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Le adozioni nazionali

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Rivediamo insieme le regole e le procedure previste dopo la riforma approvata nel marzo 2001

La disciplina dell’adozione di un bambino italiano è regolamentata oggi dalla Legge 149 del 2001 che ha modificato la Legge 184 del 1983. Tra gli elementi salienti della riforma varata due anni fa, che riafferma il principio della completa tutela del minore, l’abolizione degli orfanotrofi per i bambini con meno di sei anni. Al loro posto, dal 2007, arriveranno gli affidamenti in famiglia e in comunità. Entro il 2007, in ogni caso, tutti gli istituti saranno sostituiti dalle case famiglia. In base alla nuova legge diventa più facile adottare i fratelli. Gli stessi coniugi possono infatti fare più adozioni, anche con atti successivi. Costituisce criterio preferenziale per l’adozione l’aver già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli. Diventa più facile adottare bambini ‘grandi’ (con più di 12 anni) e portatori di handicap accertato. In questi casi, secondo quanto previsto dalla legge 104/1992, Stato, Enti e Regioni possono intervenire, nei limiti delle disponibilità finanziarie del loro bilancio, con specifiche misure economiche, eventualmente anche con misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino alla maggiore età degli adottandi. Ecco i termini principali della nuova legge.

Requisiti soggettivi degli adottanti

  • Coppie unite in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve aver avuto luogo, negli ultimi tre anni, separazione personale neppure di fatto.
  • Coppie di fatto che decidano di sposarsi e che possano comprovare una convivenza stabile da almeno tre anni.
  • L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 l’età dell’adottando (prima il massimo era 40). Il limite può essere superato da uno dei due coniugi di non più di 10 anni, se gli adottanti sono genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne o quando l’adozione in corso riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato.
  • Coppie in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo.

    Requisiti soggettivi dell’adottando

  • L’adozione è consentita per tutti i minori non essendo rilevante la loro età
  • Il minore deve essere sentito se ha tra i 12 e i 14 anni (e anche se ha meno di 12 anni in ragione delle sue capacità di discernimento) e deve prestare il suo consenso all’adozione se ha più di 14 anni.
  • Il minore deve trovarsi in stato di adottabilità. Tale condizione viene dichiarata dal Tribunale per i minorenni del distretto in cui si trovano minori di cui sia accertata la situazione di abbandono che si concreta in una mancanza di assistenza morale e materiale, di tipo non transitorio, da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. La situazione di abbandono sussiste anche se i minori si trovano presso istituti di assistenza pubblici o privati, comunità di tipo familiare o in affidamento. La segnalazione della situazione di abbandono può essere effettuata da chiunque alla pubblica autorità

    La procedura

  • Gli aspiranti genitori adottivi devono presentare domanda a uno o più Tribunali per i minorenni (a prescindere dalla residenza e dandone comunicazione a tutti i tribunali aditi) specificando anche la disponibilità ad adottare più fratelli o portatori di handicap accertato.
  • La richiesta di adozione decade dopo 3 anni (non più 2) e allo scadere di tale termine può essere rinnovata.
  • La domanda comporta l’apertura di un fascicolo che dà il via ad una indagine sociale sulla coppia (da concludersi entro 120 giorni e non prorogabile), per valutarne l’idoneità (requisiti, ambiente, motivazioni). Per questo il Tribunale ricorre ai servizi socio-assistenziali degli enti locali insieme alle aziende sanitarie locali e ospedaliere.
  • Il Tribunale deve poi scegliere la coppia maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. In questo viene aiutato da segnalazioni delle assistenti sociali
  • Conclusa l’indagine, in Camera di Consiglio, il Tribunale per i minorenni, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore con più di 12 anni e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, dispone l’affidamento preadottivo (primo passo verso l’adozione definitiva), determinandone con ordinanza le modalità. Il minore con più di 14 anni deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta. La durata dell’affidamento preadottivo è in genere di un anno prorogabile a due e revocabile se si rilevano gravi difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili.
  • Decorso l’anno il Tribunale verifica la sussistenza delle condizioni di legge e in caso di esito positivo provvede l’adozione con decreto motivato adottato in Camera di Consiglio. Il minore che abbia compiuto 14 anni deve manifestare espresso consenso all’adozione.
  • Una volta raggiunti i 25 anni l’adottato potrà accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei suoi genitori biologici.

    Gli effetti

  • Il minore adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e ne assume il cognome.
  • Cessano i rapporti giuridici tra l’adottato e la famiglia di origine, tranne i divieti matrimoniali.

    In Rete:
    Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

     

    Antonella Valentini

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