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Il cognome è di papà

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Se ne parla da tempo, ma per ora l’attribuzione di quello materno è possibile solo in casi particolari

In Italia è possibile attribuire ai figli il cognome della madre? Il tema, che riscuote sempre molto interesse ed è anche oggetto di diverse proposte di legge ferme però in Parlamento, nel nostro Paese è regolato da principi assolutamente ferrei. La discriminante per la possibilità che il nuovo nato abbia il nome di famiglia della madre è se il figlio è legittimo o naturale. Ma ecco, più in dettaglio e con l’aiuto di un esperto, quali sono le cose da sapere sull’argomento.

Per i figli legittimi il cognome è del papà
Quando un bambino nasce da genitori sposati, la legge italiana è molto chiara e proibisce in qualsiasi caso l’attribuzione del cognome materno. Portare il cognome del padre è un principio talmente consolidato nel nostro ordinamento che, pur non avendo alcuna formulazione scritta, “è tale da non essere messo in discussione – spiega Renzo Calvigioni, Responsabile Servizi Demografici del Comune di Corridonia (Macerata) – nemmeno dal Consiglio di Stato”. Con un taglio un po’ maschilista, insomma, la legge italiana proibisce ai figli legittimi di portare il cognome della madre. Per il cambiamento o l’aggiunta, non resta altro che seguire l’iter ‘classico’. Dopo l’entrata in vigore del Dpr 396/2000, che recepisce le riforme Bassanini, le procedure sono state molto semplificate per i cognomi ridicoli, vergognosi o che rivelano origine naturale. Secondo l’articolo 89, questi (come i nomi) possono essere cambiati presentando una domanda al prefetto. Per i cognomi che non ricadono in questa fattispecie bisogna invece affrontare la procedura un po’ più lunga, che prevede di rivolgersi al ministero dell’Interno.

Le regole sono diverse per i figli naturali
Il Codice Civile, all’art.262, prevede, in caso di figli naturali, che il cognome sia quello del genitore che, per primo, riconosce il nuovo nato. “Se si tratta della madre – spiega Calvigioni che è docente dell’Anusca, l’Associazione nazionale Ufficiali di stato Civile e Anagrafe
– l’attribuzione del suo cognome è quindi valida. Se il genitore è uno solo, padre o madre che sia, il figlio porterà dunque il suo cognome”. Nel caso in cui, invece, il pupo sia riconosciuto congiuntamente da genitori non sposati, “automaticamente – riprende Calvigioni – prende il cognome del padre, senza possibilità di scelta. Se il riconoscimento avviene prima da parte della madre e poi del padre, il bambino può assumere il solo cognome materno. Solo successivamente – conclude l’esperto – i genitori potranno chiedere, con un’istanza al Tribunale per i minorenni, di utilizzare entrambi i cognomi o di passare solo a quello paterno”. Nel caso in cui il riconoscimento da parte del padre avvenga quando il figlio naturale è maggiorenne, spetta a quest’ultimo decidere se tenere il cognome materno o passare a quello paterno. Una disciplina complessa, insomma, che prevede ulteriori varianti nel caso in cui i genitori naturali si sposino. “Il figlio divenuto così legittimo – conclude Calvigioni – se è minorenne assume il cognome del padre senza possibilità di scelta. Se invece ha superato i 18 anni, pur subendo il cognome del padre, ha un anno di tempo per decidere se mantenere il cognome di papà o passare a quello della mamma”.

In Rete:
Anusca – Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

 

Antonella Valentini

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