Parte dalla Regione Veneto una campagna europea di sensibilizzazione sui nuovi congedi parentali
Anche papà può stare a casa dal lavoro per prendersi cura dei figli. Grazie alla legge n. 53 dell’8 marzo 2000, sui cosiddetti congedi parentali, anche in Italia questo è diventato un diritto. Acquisito ma ancora poco conosciuto e sfruttato. I motivi sono molti, a cominciare dalla mancanza di informazione. Nell’ambito del Programma Quadro Europeo in materia delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna, a correre ai ripari è stata ad esempio la Regione Veneto che ha aderito al progetto ‘Padri attivi fin dalla nascita’, promosso dal ministero dell’Impiego e del Lavoro belga in partnership con il ministero della Promozione Femminile del Lussemburgo e la Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione Veneto. Se in Italia, come in molti altri Paesi d’Europa, sono infatti ancora pochissimi i papà che utilizzano i congedi parentali, il modo migliore per stimolarli è spiegare loro di cosa si tratta. Nell’auspicio che l’iniziativa della Regione Veneto apra la strada anche a molti altri ‘governi’ locali italiani.
Informazioni e iniziative per i papà del Veneto
Al progetto fa capo una campagna di sensibilizzazione sui congedi parentali, rivolta ai papà ma anche ai datori di lavoro, ai lavoratori e agli operatori sociali, con l’obiettivo di comunicare e di formare i nuovi e futuri padri. Tra ottobre e dicembre di quest’anno, la Regione Veneto ha predisposto così una serie di iniziative: depliant e brochure informative per fare luce sulla legge, affissioni e pubblicità sugli autobus nelle 7 province, una pagina web sul sito regionale ma anche seminari e convegni, corsi di formazione sulle possibilità offerte dalla legge 53/2000 e sulle nuove sovvenzioni statali per le aziende che attuano una politica conciliativa tra uomini e donne. Inoltre incontri aziendali e interaziendali per permettere il confronto tra punti di vista di differenti interlocutori.
I vantaggi della nuova legge
La legge 53/2000 ha introdotto la tutela della funzione sociale della maternità e della paternità insieme a diverse novità. Tra queste il testo riconosce, ad entrambi i genitori, il diritto individuale al congedo parentale per la nascita e l’adozione di un figlio, promuovendo il ruolo svolto dal padre attraverso meccanismi di ‘premio’; la parificazione dei diritti tra genitori naturali, adottivi e affidatari; l’estensione del sostegno ai genitori di portatori di handicap; il congedo per la formazione continua; la libera scelta, da parte della donna, di distribuire prima o dopo il parto, il periodo complessivo di astensione obbligatoria dal lavoro; l’estensione, in maniera più compiuta, dei tempi di astensione facoltativa a vantaggio dei figli per i padri, i lavoratori e le lavoratrici autonome; l’incentivazione dell’assunzione dei lavoratori a tempo determinato per sostituire i lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro; il divieto di licenziamento causato dalla fruizione o dalla richiesta dei congedi parentali, utilizzabili fino all’ottavo anno di età del bambino; la possibilità di chiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto per sostenere le spese nel periodo di astensione facoltativa. Ed ecco, nel dettaglio, cosa possono fare i genitori, grazie alla nuova legge.
I vantaggi per i papà
° Il padre lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
° Qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore ai 3 mesi il limite viene elevato a 7 mesi, per un’astensione complessiva dei genitori innalzata a 11 mesi.
° Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte, di grave infermità della madre, di abbandono da parte della stessa o di affidamento esclusivo del bambino al padre.
° I periodi di riposo riconosciuti alla madre lavoratrice sono riconosciuti anche al padre nel caso in cui:
I vantaggi per le mamme
° La madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
° Alle lavoratrici autonome viene esteso il congedo facoltativo per un massimo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino, a partire dal 1 gennaio 2000.
° Nel caso di parto plurimo per le madri lavoratrici i periodi di riposo sono raddoppiati.
° Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria.
I vantaggi per tutti e i due genitori
° Nei primi otto anni di vita del bambino è stabilito che ciascun genitore abbia il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo complessivo non superiore a dieci mesi per entrambi i genitori.
° Qualora vi sia un solo genitore è possibile l’astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
° Entrambi i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. La malattia che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore
° Per i periodi di astensione facoltativa ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
In Rete:
Padri attivi fin dalla nascita – Regione Veneto
Antonella Valentini