No alla donazione di seme da persone esterna alla coppia, esclusi single e gay, sperimentazione vietata
Tra le polemiche che hanno diviso trasversalmente destra e sinistra e che hanno visto contrapposti – come non accadeva dai tempi del divorzio e dell’aborto – laici e cattolici, il Senato ha approvato la settimana scorsa l’attesa legge sulla procreazione assistita. Una legge che finalmente mette un punto fermo nel far-west attuale, secondo i cattolici che l’hanno votata. Una legge oscurantista che vieta di fatto la procreazione assistita, secondo i laici che si preparano a contestarla anche con una raccolta di firme per un referendum abrogativo.
Il testo definito dal Senato tornerà ora alla Camera solo per due modifiche tecniche all’art. 2 e all’art. 18 che riguardano spostamenti di capitoli di spesa dal 2002 al 2003. Per il resto l’impianto e il contenuto del provvedimento è invariato rispetto alla prima lettura a Montecitorio e, a meno di sorprese politiche, non dovrebbero esserci cambiamenti in occasione della finale approvazione alla Camera. Anche in questa occasione le polemiche hanno rischiato di oscurare i contenuti, vediamo allora insieme cosa prevede davvero questa nuova legge.
Linee guida entro tre mesi
I primi articoli riguardano finalità, accesso alle tecniche, requisiti soggettivi, il consenso informato e le linee Guida che verranno date dal ministro della salute con l’Istituto Superiore di Sanità entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. Gli articoli 8 e il 9 riguardano la tutela del nascituro; mentre il 10 e l’11 regolamentano delle tecniche della procreazione assistita. L’articolo 12 riguarda i divieti e le sanzioni. Le misure di tutela dell’embrione sono dettate dagli articoli 13 e 14. Gli ultimi quattro articoli stabiliscono che l’Istituto Superiore di Sanità rediga ogni anno una relazione per il ministro della salute sull’attività delle strutture autorizzate; l’obiezione di coscienza per il personale sanitario che non vuole partecipare all’applicazione delle tecniche; un fondo per le tecniche presso il ministero della Salute. Ecco in sintesi le regole che dovrà rispettare chi vorrà ricorre alla fecondazione medicalmente assistita.
Accesso alle tecniche di procreazione assistita
Sarà consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci. Sterilità e infertilità dovranno essere documentate e certificate dal medico.
No alla fecondazione eterologa, no ai single
Il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia. Potranno ricorrere alle tecniche di procreazione le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, ai gay, alle ”mamme-nonne” e alla fecondazione post mortem.
Tutela del nato e del nascituro
Il progetto di legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nasceranno dall’applicazione di queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.
Consenso informato
La coppia dovrà essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione, in modo da consentire una scelta consapevole. Una volta che l’ovulo è fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non è possibile alcun ripensamento da parte della coppia. Unica eccezione per motivi di ordine medico-sanitario accertati dal medico che deve presentare per iscritto la motivazione. Un ordine del giorno del relatore impegna il governo a esplicitare linee guida che di fronte ad una revoca del consenso oltre i tempi stabiliti non vi è obbligo di attuazione coercitiva dell’impianto.
Embrioni e sperimentazione
Sono vietate sia la sperimentazione sugli embrioni sia la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull’embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E’ vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell’embrione.
Produzione e adottabilità degli embrioni
E’ possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto. E’ prevista l’adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l’impianto da almeno tre anni.
Conservazione degli embrioni
La crioconservazione è consentita solo quando il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della dona che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
Strutture autorizzate
Gli interventi di procreazione potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle regioni e iscritte in un apposito registro che verrà istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità. I centri dovranno rispondere a requisiti che saranno determinati con un apposito Decreto legge
Sanzioni
E’ prevista una serie di sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravità delle violazioni delle disposizioni della legge. Chi utilizza gameti estranei alla coppia rischia una multa che va da 300.000 a 600.000 euro; tra i 200.000 e i 400.000 euro saranno pagati a chi applica la Pma a un single, un minorenne, a copie dello stesso sesso; se non viene raccolto il consenso nei modi previsti dalla legge le multe vanno da 5.000 a 50.000 euro; se la struttura non è autorizzata la sanzione può arrivare a 300.000 euro; per il commercio di embrioni o gameti è prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni e multe da 600.000 a un milione di euro; per tentativi di clonazione si rischia la reclusione da 10 a 20 anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.
Matteo De Matteis