Facciamo la conoscenza con il disegno di legge Zan

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Facciamo la conoscenza con il disegno di legge Zan

legge zan

Il ddl Zan di cui sono in molti oggi a parlarne, purtroppo, senza averne la piena conoscenza, altro non è che una rivisitazione della legge n° 205 detta anche legge Mancino, approvata il 25 giugno 1993, ampliando ad altre categorie i soggetti citati nella legge da proteggere.  Il contenuto della legge di fatto si era resa necessaria per superare il problema dell’incitamento all’odio o violenza per motivi razziali, etnici e religiosi. L’art. 1 della legge Mancino dispone una serie di punizioni:

  • con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  • con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il Disegno di legge dell’On.le Zan cerca di andare oltre, vediamo in cosa

L’estensione dei soggetti da proteggere è stata individuata nei seguenti soggetti: persone Lgbt, donne e i disabili.  La legge quindi non introduce nuove misure per contenere l’istigazione all’odio o la persecuzione ma si limita solo ad estendere i soggetti da proteggere. Vediamola quindi più da vicino:

Art. 1. – Ai fini della presente legge:

  • per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
  • per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
  • per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
  • per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

L’obiezione primaria a questo articolo riguarda l’aver inserito il termine – identità di genere. La Corte Costituzionale già nel 2015 con sentenza n: 221 ha stabilito che l’identità di genere è un elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona. Ovviamente tutto questo avviene dopo passaggi che prevedono il superamento della disforia di genere.

L’articolo 2 –  di fatto è un aggiornamento dell’articolo 604-bis del codice penale: delitti contro l’eguaglianza e prevede che sia punito:

  • con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  • con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

L’articolo 604-bis stabilisce inoltre il divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. I partecipanti a dette associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Il Ddl Zan interviene su questo articolo del codice penale trasformando la formula – istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi in istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.

L’articolo 3 – introduce le stesse modifiche previste nell’articolo 2 all’articolo 604-ter de codice penale. Con l’approvazione del Ddl Zan la formula dell’articolo 604-ter diventerebbe: per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.

L’articolo 4 – così specifica: ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Grazie a questa formula non è perseguibile chi, per motivi religiosi o ideologici, manifesti idee contrarie al matrimonio tra persone dello stesso sesso, o all’adozione omogenitoriale o che affermi che l’omosessualità è un peccato. Questa accezione garantisce la libertà di espressione.

L’articolo 5 – contiene disposizioni tecniche utili a coordinare la legge contro l’omotransfobia con le norme già vigenti che perseguono i delitti contro l’eguaglianza: legge Mancino.

L’articolo 6 – prevede l’applicazione della legge anche alle persone discriminate in virtù del loro sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità le norme previste per le vittime particolarmente vulnerabili, come ad esempio le vittime da stupro.

L’articolo 7 – istituisce la – Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia – come occasione di commemorazione, informazione e riflessione. In questa occasione le scuole e altre strutture pubbliche dovrebbero predisporre incontri, dibattiti e quanto utile a sensibilizzare il pregiudizio omotransfobici

L’articolo 8 – stabilisce di affiancare all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali anche la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere compatibilmente con le risorse disponibili.

L’articolo 9 – chiarisce ulteriormente l’articolo 604-bis del codice penale ovvero, chi può usufruire delle case accoglienza o dei centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. Si tratta di centri già istituiti dal decreto legge 34 del 2020, poi convertito in legge, finalizzati a proteggere e sostenere le vittime lgbt+ di violenza, anche domestica.

L’articolo 10 – affida all’Istituto Nazionale di Statistica e all’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori di raccogliere dati sulle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

Rossi Lina

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