In materia di famiglia e di congedo parentale le cose potrebbero cambiare a brevissimo. Consiglio e Parlamento europeo hanno trovato un accordo per assicurare almeno dieci giorni di congedo di paternità retribuito in occasione della nascita di un figlio. Inoltre, potrebbero essere concessi anche due mesi di congedo parentale nei primi anni di vita dei figli non trasferibili da un genitore all’altro. Si dovrà attendere il voto dell’assemblea plenaria nei prossimi mesi, quindi il via libera del Consiglio. La direttiva entrerà in vigore dopo essere stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e i Pesi europei avranno tre anni di tempo per recepire le misure sul congedo di maternità e cinque mesi per le norme sul congedo parentale.
Al momento, in base alla legge di bilancio 2017, il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è così stabilito: per le nascite, le adozioni e affidamenti avvenute nell’anno solare 2017 con l’aumento del congedo obbligatorio da due a quattro giorni per il 2018 fino a cinque giorni per il 2019. Possono fruire dei predetti congedi i padri lavoratori dipendenti entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2019. Il congedo è un diritto autonomo quindi è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Ai padri lavoratori dipendenti spettano quattro giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche non di seguito, ovvero, suddivisi in più periodi, per parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018. Spettano cinque giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche non di seguito, per parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia di bimbi, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione, unico requisito essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente. La norma è nel rispetto di un buon rapporto affettivo tra padre e figlio. Le date in cui si intende usufruire del congedo vanno comunicate al datore di lavoro almeno quindici giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
Lina Rossi