La dichiarazione di nascita, il codice fiscale, l’iscrizione al S.S.N.: tutti gli adempimenti burocratici da seguire per fare di un neonato un cittadino a tutti gli effetti.
È così piccolo che immaginarlo già parte di un sistema burocratico fa quantomeno sorridere. Eppure è indispensabile: per lo Stato, un neonato non esiste fin quando non vi sono atti e documenti tangibili che dimostrino “ufficialmente” la sua reale presenza nel mondo. Un po’ spoetizzante forse, ma così è. Perché un individuo possa vantare i suoi diritti di cittadino italiano è quindi indispensabile che vengano svolti nei tempi previsti degli specifici adempimenti: dichiarazione di nascita, codice fiscale, tessera sanitaria. Vediamo allora insieme quali sono nel dettaglio i documenti necessari e come si ottengono.
La Dichiarazione di nascita
Il primo atto ufficiale obbligatorio affinché un bambino diventi un soggetto giuridico a tutti gli effetti è la “Dichiarazione di nascita”. Prima di vedere come funziona del dettaglio questo adempimento occorre distinguere se il figlio è legittimo o naturale, per verificare chi sia tenuto a rendere la dichiarazione. Il figlio nato da genitori coniugati è detto “legittimo” e in questo caso la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente dalla mamma o dal papà, da entrambi, da un procuratore speciale o anche dal medico o dall’ostetrica che ha assistito la partoriente o comunque da chiunque fosse presente al momento del parto. Il figlio di genitori non coniugati è invece detto “naturale” e in questo caso ci sono due possibilità: se il figlio è riconosciuto da tutti e due i genitori, la dichiarazione deve essere firmata da entrambi; se, invece, il figlio è riconosciuto soltanto da uno dei due genitori, sarà colui che lo riconosce a firmare la denuncia della nascita. Se il genitore che intende riconoscere il bambino è un minorenne può farlo solo se ha raggiunto almeno i 16 anni di età. In caso contrario, occorre rivolgersi al giudice tutelare. In ogni caso chi fa la dichiarazione di nascita deve sempre rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Dove procurarsi la dichiarazione La dichiarazione può essere resa presso:
Nel caso in cui il bambino non sia venuto alla luce in un ospedale, in una casa di cura, in una clinica o in una qualsiasi altra struttura sanitaria, il papà deve recarsi, entro dieci giorni dalla nascita del bebè, dinnanzi all’ufficiale di stato civile del comune in cui il piccolo è nato, oppure presso l’Ufficio di Stato civile del comune di residenza portando in ogni caso con sé documento di identità e attestazione di nascita. La dichiarazione di nascita deve essere fatta oralmente e senza bisogno di testimoni. Viene iscritta nei registri dello stato civile, se ricevuta in Comune, o formando un verbale se ricevuta presso un ospedale o casa di cura. I genitori stranieri, non in possesso di carta d’identità, devono esibire il passaporto.
Il codice fiscale del neonato
Il codice fiscale contiene i dati relativi al nome, alla data e al luogo di nascita di ogni individuo ed è indispensabile per identificare un cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L’unico codice fiscale valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso non sia stato ancora attribuito, bisogna presentarsi all’ Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri, occorre passaporto o permesso di soggiorno. Per ottenerlo, nel caso del neonato, è sufficiente presentarsi presso
C’è anche la tessera sanitaria
Dopo l’attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una tessera sanitaria con validità di un anno; alla sua scadenza, una volta acquisiti i dati di assistenza dalla Asl competente, viene inviata la tessera con scadenza standard. Alcune Regioni, come per esempio Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Sicilia hanno adottato, per i propri assistiti, una tessera sanitaria con microchip che svolge anche la funzione di carta nazionale dei servizi per l’accesso in rete ai servizi che mettono a disposizione. Le tessere regionali sono ugualmente valide come tessere di codice fiscale. I cittadini che non l’hanno ancora ricevuta possono rivolgersi alla propria Asl di appartenenza; se non hanno ancora il codice fiscale, devono invece rivolgersi a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Per avere maggiori dettagli è comunque sempre possibile rivolgersi al numero verde 800.030.070. o collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home seguendo il percorso: Il tuo profilo fiscale – Codice fiscale e tessera sanitaria – Come si chiede la tessera sanitaria.
Marina Giulia Bordoni