Nuove norme per affido condiviso, mantenimento e bigenitorialità

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Nuove norme per affido condiviso, mantenimento e bigenitorialità

Affido

Il nuovo disegno di legge è già stato presentato in Senato lo scorso 2 agosto e registrato al n. 735 , con la ripresa delle attività legislative inizierà la sua discussione.  La legge porta il nome del senatore Pillon, avvocato già mediatore familiare, primo firmatario ed è composto da 24 articoli, alcuni innovativi altri a parziale o totale modifica di articoli già attivi. Nel documento vengono riviste alcune posizioni a proposito di: separazione, divorzio, affidamento e bigenitorialità.  E’ prevista l’attivazione dell’istituto del Mediatore Familiare e la figura del Coordinatore Genitoriale, per accompagnare i genitori nella delicata fase della separazione.

 

La mediazione familiare obbligatoria

Si introduce una nuova condizione di procedibilità prima del giudizio con invito a un tentativo di mediazione familiare. La legge prevede l’istituzione della figura regolata appositamente da albi organizzati. In questa sede dovranno essere accordate tutte le controversie in cui sono coinvolti diritti personali ed economici dei minori. L’istituto aiuterà i genitori a evitare contrasto e a concentrarsi sulla centralità dei figli, sarà un autentico strumento di lavoro sul quale padre e madre saranno chiamati a confrontarsi per individuare le concrete esigenze dei figli minori e fornire il loro contributo educativo e progettuale che riguardi i tempi e le attività dei figli e le spese a questi dedicate.

 

Il Coordinatore genitoriale

La coordinazione genitoriale, l’attività sarà svolta da un professionista qualificato, che dovrà valutare la situazione conflit­tuale e informerà a proposito dei rischi generati dal conflitto tra genitori verso i figli. Il Coordinatore genitoriale gestirà ogni singolo caso ricercando l’accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o rac­comandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali.  Il coordinatore genitoriale deve essere un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale e iscritto all’albo di una delle se­guenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico: psichiatra; neuropsichiatra; psicoterapeuta; psicologo; assistente sociale; avvocato; mediatore familiare.

 

Le nuove norme in materia di affido, mantenimento e bigenitorialità

Questa legge andrà a modificare alcuni articoli di procedura civile già in atto e cioè:

  • l’art. 706 – I genitori di prole minorenne che vogliano separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall’articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione;
  • L’art. 337-ter – Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale. Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre o la madre. Si sanci­sce il suo diritto a conservare rapporti signi­ficativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. L’articolo prevede inoltre che il giudice, nell’affidare in via condivisa i figli minori, debba stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute. Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie anche attribuendo a ciascuno specifici capi­toli di spesa, in misura proporzionale al pro­prio reddito e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo le esigenze indi­cate nel piano genitoriale, considerando sempre le esigenze del minore, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convi­venza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri­sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In man­canza di accordo, il giudice, sentite le parti, stabilisce il piano genitoriale determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli individuato su base locale alla luce del costo medio della vita come calcolato dall’ISTAT, individuando le spese ordinarie, le spese straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa, dando applicazione al protocollo nazionale sulle spese straordinarie. Si sancisce infine che, ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficiente­mente documentate, il giudice possa di­sporre un accertamento della polizia tributa­ria sui redditi e sui beni oggetto della con­testazione, anche se intestati a soggetti di­versi.
  • L’art. 337-quater – Il giudice può disporre temporaneamente l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. In ogni caso deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all’affidamento esclusivo.
  • L’art. 337-septies – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato da entrambi i genitori direttamente all’avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all’articolo 315-bis. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età ovvero qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento

 

Dott. Rosalba Trabalzini

Resp. Scientifico guidagenitori.it

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