La figlia non vuol vedere il papà, la Cassazione condanna la mamma affidataria: doveva favorire l’incontro
Anche quando è il bambino a non volere vedere il papà che non vive più in casa dopo una separazione, alla mamma spetta il compito di intervenire in favore dell’incontro. E’ il senso di una recente ed innovativa sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a pagare 200 euro di multa inflitta – dalla Corte di Appello di Trieste – ad una mamma , colpevole di non aver mosso un dito quando, tutti i sabato pomeriggio dal novembre del 1995 alla Pasqua del 1996, la figlioletta sbatteva la porta di casa in faccia al padre che andava a prelevarla per il fine settimana. In poche parole non è senza conseguenze penali il comportamento della madre separata, o divorziata, che assume un atteggiamento neutrale, di assoluto non intervento, di fronte ai figli che rifiutano di frequentare l’altro genitore.
Invano la mamma attendista ha protestato alla Corte di Cassazione sostenendo di non poter essere assolutamente condannata per elusione dei provvedimenti del giudice sul diritto di visita. la donna ha fatto presente ai supremi giudici che a suo carico “non è comunque configurabile alcuna elusione perché è stato accertato che Elisa si trovava in casa in occasione delle visite del padre e liberamente e volontariamente non gli apriva la porta”. “Al coniuge affidatario – ha proseguito la mamma battagliera – spetta di consentire l’esercizio del diritto di visita e non di compiere opera di persuasione nei confronti di un figlio che rifiuta il rapporto con l’altro genitore”.
Ma la Cassazione le ha risposto che la sua colpa non è consistita nel “non aver assicurato il risultato di persuadere un figlio autonomamente restio ad incontrare il padre”, bensì nell’essere rimasta con le mani in mano in una simile situazione. Spiegano in proposito i magistrati di legittimità che la multa è stata comminata alla donna – come punizione per la sua responsabilità penale – perché lei “non ha ritenuto di dovere adottare i comportamenti strettamente indispensabili a consentire l’esercizio effettivo del diritto di visita del padre, non fornendo, sul piano materiale e su quello del rapporto con la figlia minore, quell’ apporto minimo in termini di coordinamento e cooperazione che è sempre necessario per garantire l’ esecuzione del diritto di visita”. Oltre ai 200 euro di multa, la mamma, dopo essere stata denunciata dal marito stanco di porte in faccia, deve pagare anche le spese processuali.
Matteo De Matteis