Ginecologo condannato dalla Cassazione a risarcire anche il padre del bimbo nato con una malformazione
Il ginecologo che non diagnostica le malformazioni del feto durante la gravidanza – facendo così nascere un bambino con gravi handicap – deve risarcire non solo la madre ma anche il padre del bimbo venuto alla luce. Lo ha stabilito, con una recente sentenza, la Corte di Cassazione, fissando un importante principio a tutela della coppia. Anche se la legge sull’aborto lascia solo alla donna la decisione di portare avanti o meno una gravidanza indesiderata, il partner, hanno affermato i giudici della Suprema Corte, ha diritto comunque al risarcimento perché la nascita di un figlio totalmente invalido crea un danno patrimoniale e alla vita di relazione sia della moglie che del marito.
Così, sulla base di questo principio la Cassazione ha confermato il risarcimento di 700 milioni di lire a favore di una coppia sposata, condannando al pagamento la società assicuratrice che coprivano le prestazioni professionali del ginecologo che seguiva la gravidanza della donna.
La signora, infatti, si era sottoposta a molte indagini prenatali perché era stata esposta a fattori ambientali che potevano aumentare la possibilità di malformazioni nel feto. Solo che il ginecologo, non si era accorto che il feto era affetto dalla sindrome di Apert, che provoca gravi malformazioni agli arti e alla testa. Così i due coniugi subito dopo il parto, si erano trovati di fronte alla dura realtà di doversi occupare di un bambino totalmente inabile, con grave sacrificio della loro vita professionale e relazionale. Oltre al trauma subito per non essere stati preparati a questa situazione. Per questo avevano fatto causa al ginecologo e la Corte di appello di Perugia aveva affermato il diritto sia del padre che della madre ad ottenere il risarcimento che gli avrebbe consentito, tra l’altro, di assicurare un futuro al loro figlio quando loro fossero venuti a mancare. Ma contro questa sentenza ha fatto ricorso in Cassazione la società assicuratrice del ginecologo e lo stesso professionista, sostenendo che il risarcimento spettava solo alla donna e non anche a suo marito. Questo perché – sosteneva l’assicurazione e il ginecologo – solo la donna avrebbe potuto esercitare il diritto ad abortire sul quale l’uomo non ha alcuna possibilità di esprimere consenso o dissenso. In pratica osservavano che solo Maria Grazia, se avvertita in tempo da un’esatta lettura degli esami diagnostici, avrebbe potuto decidere di non far nascere quel bambino così infelice. Pertanto al marito non poteva essere corrisposto alcun risarcimento del danno perché non era lui il soggetto che avrebbe preso questa decisione. Ma la Cassazione è stata di diverso avviso e ha bocciato totalmente questa tesi.
Affermano infatti i Supremi giudici che la procreazione è un avvenimento che riguarda la coppia come sancito dalla Costituzione e dal diritto di famiglia, per cui entrambi i coniugi sono coinvolti dalla colpa professionale del ginecologo. Rileva in proposito la Cassazione che senza dubbio sulle spalle della coppia si è abbattuto un “danno di natura patrimoniale”, per le spese mediche presenti e future, per le necessità di costante cura del minore totalmente invalido, a sua volta destinato a provocare spese. Inoltre un altro elemento tenuto presente dalla Cassazione è che “la necessità di accudire il figlio si è tradotta in una limitazione del tempo da dedicare all’attività professionale e alla vita di relazione e per queste vie in una diminuzione di reddito”. Un secondo tipo di danno – dopo quello patrimoniale – è stato individuato negli “effetti non patrimoniali della diminuita vita di relazione”: in pratica è cambiata la qualità della vita della coppia. Infine un terzo danno è stato riconosciuto “nel trauma subito per essersi i genitori trovati senza alcuna preparazione psicologica di fronte alla realtà di un figlio menomato”. Tutte voci di danno che la Cassazione ha poi riconosciuto sia nei confronti della donna, sia nei confronti di suo marito, bocciando così il ricorso della società assicuratrice e del ginecologo che volevano servirsi della legge sull’aborto per non risarcire anche la sofferenza e i danni patiti dal padre del bimbo malformato.
Matteo De Matteis