Approvata la legge che regolamenta la procreazione assistita, ora il testo passa all’esame del Senato
Via libera della Camera alla legge sulla fecondazione assistita. Al voto finale si è arrivati martedì, dopo settimane di acceso dibattito parlamentare che ha visto su fronti contrapposti laici e cattolici.
Il testo congedato passa ora all’esame del Senato, l’opposizione promette battaglia e non esclude il ricorso ad un referendum popolare. Nella votazione alla Camera ha infatti prevalso la linea indicata dagli esponenti cattolici: consentita solo la fecondazione omologa, cioè all’ interno della coppia sposata o convivente, esclusi single e gay. Possibilità di obiezione di coscienza per medici, paramedici e infermieri, sanzioni amministrative per il personale che pratichi la fecondazione eterologa. Voto unanime, invece, per il divieto di praticare la clonazione umana e qualsiasi tecnica volta a predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell’embrione.
Ma vediamo, punto per punto, cosa prevede la nuova legge.
Fecondazione omologa – E’ possibile creare un embrione solo se seme e ovulo provengono dalla coppia che si rivolge alle tecniche di fecondazione assistita. No invece all’eterologa che prevede un “donatore” esterno.
Sì a coppie di fatto – Possono accedere alla procreazione medicalmente assistita coppie di adulti maggiorenni, di sesso diverso, in eta’ potenzialmente fertile, coniugati o conviventi. Si alle coppie di fatto, no invece a coppie di omosessuali. E no anche ai single.
Diritti del concepito – E’ uno dei punti che più hanno fatto discutere e su cui più forte è stata la frizione tra i laici e i cattolici:anche se è scomparso il diritto a nascere del concepito, che il testo inizialmente prevedeva, il ricorso alla procreazione assistita è consentito solamente se vengono assicurati i diritti di tutti i soggetti coinvolti “compreso il concepito”.
No alla clonazione – La clonazione è vietata. Il personale medico rischia da 10 a 20 anni, la multa fino a 1 milione di euro e l’interdizione perpetua dalla professione.
No al congelamento di embrioni – Non si potranno produrre più embrioni di quelli strettamente necessari ad un unico e contemporaneo impianto e comunque non più di 3. Solo se per ragioni di salute della donna non è possibile trasferirli nell’utero, potranno essere congelati. E’ vietato l’aborto selettivo, ma fatti salvi i casi previsti dalla legge sull’aborto.
Vietata la sperimentazione – Vietata qualunque tipo di sperimentazione su embrioni umani fatti salvi i casi di necessità terapeutica e diagnostica. Vietate anche le selezioni a scopo genetico di embrioni e gameti.
Sanzioni – Il medico che pratica la fecondazione eterologa sarà punito con una multa da 300 mila a 600 mila euro e con una sospensione dall’ albo da 1 a 3 anni. Non verrà invece punita la coppia che vi fa ricorso. Puniti anche i medici che compiono fecondazione assistita su single, donne in età avanzata o coppie gay: le multe vanno da 200 a 400 mila euro. E per chi pratica tecniche di procreazione al di fuori delle strutture autorizzate sanzioni da 100 a 400 euro. Più pesanti le sanzioni per chi traffica in embrioni o gameti e per il cosiddetto utero in affitto: carcere da 2 a 24 mesi e multe da 600 mila euro.
Embrioni congelati – Sparisce l’adottabbilità degli embrioni e toccherà al governo stabilire modalità e termini di conservazione dei circa 30 mila embrioni fino ad ora conservati nelle diverse strutture.
Linee guida – Sarà il ministro della Salute (previo parere del Consiglio superiore di sanità) ad emanare un provvedimento con le “linee guida”, ossia ad indicare le tecniche e le procedure di procreazione medicalmente assistita, vincolanti per tutte le strutture autorizzate. Le linee guida verranno aggiornate ogni tre anni. Il ministro si potrà avvalere dell’Istituto superiore di sanità.
Stato giuridico I figli nati con la fecondazione assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti dalla coppia.
Disconoscimento della paternità – Il marito che abbia dato il suo assenso a tecniche di procreazione assistita non può disconoscere la paternità del nuovo nato. La madre non potrà chiedere l’anonimato. E il donatore di gameti (nel caso di embrioni già creati con l’eterologa) non avrà alcuna parentela con il bambino né potrà far valere nei suoi confronti alcuni diritto.
Strutture autorizzate – Gli interventi di procreazione assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte in un registro istituito presso il ministero della Salute.
Costi – Le tecniche di fecondazione assistita non rientrano tra i livelli essenziali di assistenza e quindi non sono rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. Previsto comunque dal Governo un fondo speciale che per il 2003 prevede uno stanziamento di 6 milioni e 800mila euro.
Serena Rosella