Permanenza all’estero, astensione obbligatoria, astensione facoltativa: ecco i diritti dei genitori adottivi
Adozione e permessi dal lavoro. La legge è chiara, ma i dubbi rimangono. Alimentati a volte dalle risposte incerte, e forse interessate, delle aziende e delle imprese. Dopo una serie di modifiche e di interventi legislativi che hanno contribuito, di volta in volta, a migliorare la situazione, l’intera disciplina è ora regolamentata dal Decreto Legislativo n.151 del 26 marzo 2001, che è praticamente il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. L’articolo 1 del Decreto legislativo recita: “Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità”. Affermando, dunque, il sostanziale riconoscimento di pari diritti tra figli naturali e addottivi. Nel caso di adozioni, ed in particolare di adozioni internazionali, l’applicazione della legge prevede, è ovvio, forme diverse da quelle previste per una maternità. Vediamo allora nello specifico quali sono i diritti dei genitori adottivi.
Permanenza all’estero
In caso di adozione internazionale, la legge prevede un congedo non retribuito per tutta la durata del periodo di permanenza all’estero necessario al completamento della pratica. Del congedo possono usufruire contemporaneamente entrambi i genitori.
Astensione obbligatoria
Come per la maternità, la legge prevede tre mesi di assenza dal lavoro, con una indennità pari all’80% della retribuzione. Non essendoci una data di nascita, l’astensione parte dall’effettivo ingresso del bambino nel nucleo familiare, che nel caso dell’adozione internazionale, corrisponde al ritorno della famiglia in Italia con il bambino adottato. Dell’astensione obbligatoria possono usufruire sia la madre adottiva che il padre adottivo, ma in alternativa tra loro. Come vedremo, diversamente da quanto avviene per quella facoltativa, i genitori hanno diritto all’astensione obbligatoria anche se il bambino adottato ha più di 6 anni.
Astensione facoltativa
Dopo i primi tre mesi di astensione obbligatoria, entrambi i genitori possono usufruire di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro di sei mesi ciascuno. Il periodo può anche essere frazionato: quattro mesi prima e due mesi successivamente. Se però entrambi i genitori usufruiscono dell’astensione facoltativa, il periodo complessivo non può superare i dieci mesi. Per questo periodo di congedo è prevista un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione. Si puà usufruire dell’astensione facoltativa sono entro i primi tre anni dall’ingresso nel nucleo familiare del bambino adottato.
Rapporti con l’azienda
Per quanto riguarda la data di ingresso del bambino nel nucleo familiare sarà l’ente autorizzato all’adozione internazionale attraverso il quale i genitori hanno avviato la pratica ha fornire al datore di lavoro dei genitori adottivi la certificazione necessaria.
Dall’avvio della procedura nel Paese straniero alla partenza per incontrare il bambino passa, all’incirca un anno, La data di partenza non è, comunque, mai prevedibile con largo anticipo. Gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti ad avvisare il datore di lavoro del fatto che hanno avviato la procedura adottiva e che potranno usufruire dei congedi previsti dalla legge, assicurando nello stesso tempo l’intenzione di comunicare la data esatta di partenza appena possibile.
Matteo De Matteis