Un mutuo per le adozioni
14 Agosto 2002
Il valore dei nonni
26 Agosto 2002

Il nome dei bambini e… la legge

Condividi sui social

Prima di scegliere è bene sapere quali sono le regole previste dalla normativa: i consigli per evitare errori

Il caso più recente è quello del bimbo partenopeo chiamato Varenne, in onore del notissimo cavallo vincitore di tanti premi ippici nel mondo. Ma gli archivi degli uffici anagrafe italiani sono pieni di casi curiosi: chi di cognome fa Vigile ed è stato chiamato Urbano, chi porta il nome di attori e personaggi del cinema grazie a passioni sfegatate per la fiction, chi si chiama con il nome di un continente o di un Paese per festeggiarne la fondazione o la fine di una guerra. Alla mania dei nomi ‘strani’ non sfuggono nemmeno i personaggi famosi. E così Montanelli, che tutti abbiamo sempre conosciuto come Indro, si chiamava in realtà Cilindro perché nato in piena era futurista.
Tutto è lecito quando si tratta di registrare la nascita e quindi il nome per il cucciolo appena arrivato? Alcuni paletti imposti dalla legge ci sono ma il consiglio numero uno per tutti i genitori è ricordare che il nome ‘imposto’ ad un bebè è destinato ad accompagnarlo per tutta la vita.

Ecco le regole previste dalla legge
“La scelta del nome – spiega Renzo Calvigioni, responsabile Servizi Demografici del Comune di Corridonia (Macerata), docente dei corsi di formazione dell’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (ANUSCA) presso le prefetture e al ministero dell’Interno – è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 396 del 2000 che contiene, dopo le riforme Bassanini, alcune modifiche rispetto al precedente Regio Decreto del 1939”

 

  • Il nuovo testo modifica in particolare gli articoli 34 e 35, relativi alla scelta del nome, introducendo importanti elementi di novità. I divieti assoluti esistono per l’imposizione dello stesso nome del padre vivente (attenzione, in Italia non è ammesso nemmeno il ‘jr’ come negli Stati Uniti), di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli e vergognosi.

 

 

  • Non esiste più invece il divieto per l’imposizione di nomi geografici anche se la tolleranza per Italia, Europa o America, diffusi in passato, è sempre stata piuttosto alta. Le ‘Asia’, poi, si sono potute chiamare così in virtù di un’antica divinità.

 

 

  • Il nuovo ordinamento cancella anche la possibilità, usata di frequente in passato, di mettere nome ‘Esposito’ ai trovatelli. Al comma 3, l’articolo 34 proibisce infatti di imporre “nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale” del bebè, nel caso in cui non siano conosciuti i genitori.

 

L’Anagrafe non può “vietare” un nome
Sono poche e semplici, insomma, le regole da tenere presente quando si compila l’atto di nascita ma chi ha il potere di ‘contenere’ i genitori in caso di scelte stravaganti? La parte del ‘cattivo’ spetta all’ufficiale di Stato Civile ma anche il suo ruolo, con il nuovo ordinamento, è profondamente cambiato.
“Il comma quarto dell’articolo 34 del D.P.R. 396/2000 – riprende Calvigioni, che è anche autore di consultati testi su Stato Civile e Anagrafe – è l’elemento di maggiore innovazione rispetto al passato. Mentre prima, infatti, l’ufficiale di Stato Civile poteva opporsi alla registrazione di un nome che non rispondesse ai requisiti imponendo un nome di sua scelta, oggi, pur in presenza di divieti, può opporsi ma non può rifiutare la registrazione del nome”. Di fronte ad un genitore ostinato, insomma, ben poco resta da fare. L’ufficiale, dopo aver informato il dichiarante, può infatti solo trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica che, a sua discrezione, può attivarsi per chiedere una sentenza di rettifica del nome. Solo se il procuratore non procede posso attivarsi i genitori attraverso un’istanza prefettizia, come vedremo in seguito.
Meglio o peggio rispetto al passato? “Sicuramente – riprende Calvigioni – sono diminuiti i casi di contenzioso: come non sono equilibrati i genitori nella scelta di un nome, così anche gli ufficiali di Stato Civile erano piuttosto fantasiosi! In materia di scelta del nome il legislatore ha però optato per lasciare grande libertà al genitore: siano mamme e papà a decidere”.

E se proprio quel nome non va bene?
Non è sempre detto che il procuratore della Repubblica intervenga una volta accertata la violazione delle regole; i comportamenti delle procure sono infatti molto differenti. Ma per lo più i problemi sorgono in casa quando il disaccordo non è con le leggi dello Stato ma tra mamma e papà. L’unico strumento che esiste per cambiare un nome indesiderato, anche per un minore, è un’istanza alla prefettura che decide con un decreto prefettizio. Si tratta di un procedimento che vale per tutti i nomi e per i cognomi di origine naturale, ridicoli o vergognosi e che, nel caso di un minore, viene attivato su richiesta dei genitori. L’iter per cambiare un cognome che non ricada in questa fattispecie è invece più complesso e prevede di rivolgersi al ministero dell’Interno.
Anche se le procedure sono oggi molto semplificate rispetto al passato, per non cacciarsi nei meandri del diritto, la cosa migliore è che mamma e papà abbiano le idee chiare fin dal primo vagito e si rechino insieme a registrare il nome del bebè. “I maggiori problemi nascono proprio perché i genitori non vanno insieme dall’ufficiale di Stato Civile. Ma l’atto di nascita – riprende Calvigioni – dopo le riforme Bassanini, si può fare direttamente al centro di nascita, ospedale o clinica privata che sia, entro i primi tre giorni dall’arrivo del bebè. In alternativa – conclude – entro i 10 giorni successivi, congiuntamente, di fronte all’ufficiale di Stato Civile”. Come dire, se proprio non siete certi di aver convinto il partner, meglio andare a registrare insieme il nome del bambino.

In Rete:
Il sito dell’Anusca

 

Antonella Valentini

Registrati o Accedi

Lascia un commento