È stata attivata una innovativa procedura che permette di chiedere per due volte in un anno e mezzo la sospensione delle rate. Un aiuto a tante famiglie in un momento di crisi.
La crisi economica in corso sta mettendo in difficoltà molte famiglie italiane. Una delle voci che più pesa sul bilancio familiare di ogni mese è quella relativo al mutuo per la prima casa, l’unica, quella in cui si vive. Per chi non riesce a rispettare le scadenze del mutuo per carenza di liquidità, dal 15 novembre è diventato operativo il sistema che permette un po’ di sollievo: un Fondo di Solidarietà a cui attingere per chiedere la sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 18 mesi, entro questo termine la sospensione può essere chiesta per due volte. Durante il periodo di sospensione, il Fondo rimborsa alle banche i costi sostenuti per eventuali spese notarili dovute alla interruzione e parte della quota interessi delle rate sospese, quella relativa al parametro di riferimento: euribor per i mutui variabili e Irs per quelli a tasso fisso. Oltre alla quota capitale, dopo la fine della sospensione rimane a carico del mutuatario anche la quota interessi delle rate per la parte determinata dallo spread, cioè la maggiorazione che si applica al parametro di riferimento.
Chi può accedere al Fondo
Può beneficiare del Fondo chi ha un contratto di mutuo, iniziato da almeno un anno, per l’acquisto dell’abitazione principale, non di lusso: sono esclusi immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, con capitale erogato di massimo 250.000 euro e che abbiano un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro. Il beneficio vale anche per i mutui cartolarizzati, per quelli per cui è stata fatta una surroga con portabilità dell’ipoteca e per quelli rinegoziati. Per poter accedere al Fondo, il mutuatario deve trovarsi nell’impossibilità temporanea di pagare le rate per uno dei seguenti motivi:
Come fare per accedervi
E’ possibile fare richiesta di usufruire del Fondo di solidarietà presentando alla banca che ha erogato il mutuo il linee guida
La richiesta deve essere accompagnata dalla necessaria documentazione:
La banca procederà poi ad un controllo formale della richiesta presentata dal mutuatario e rilascia a quest’ultimo la ricevuta. Poi inoltra la richiesta alla Consap, l’ente pubblico che gestisce il Fondo e, entro 5 giorni dal via libera di quest’ultima, comunica al mutuatario la sospensione del mutuo. La sospensione si attiva entro 30 giorni dalla comunicazione al cliente, entro 45 giorni per i mutui cartolarizzati. Per approfondimenti e informazioni guardare il sito del Ministero: www.tesoro.it
Marina Zenobio