

figli legittimi e naturali
Questo provvedimento è ora al vaglio del Senato e, dopo molte difficoltà operative, dovrebbe finalmente diventare, a breve, Legge dello Stato la tanto agognata equiparazione tra figli legittimi, ossia quelli nati all’interno del matrimonio e figli naturali, ossia quelli nati al di fuori del matrimonio ma riconosciuti da uno o entrambi genitori.
Lo stato giuridico dei figli naturali
Addentrandoci su un tema molto complesso, che tocca profili propri della Carta Costituzionale, è necessario soffermarci sul concetto giuridico di “filiazione naturale”, attraversato da numerose ombre che hanno spesso determinato per i figli naturali una situazione di “discriminati”, in contrasto con i principi inviolabili desumibili da un’interpretazione corretta degli articoli 3 e 30 della Costituzione. Esistono, all’interno del nostro ordinamento, due fatti idonei a determinare l’acquisto dello stato di figlio naturale, ossia l’atto di riconoscimento da parte del genitore, oppure la sentenza che chiude un giudizio ad hoc e che ha natura dichiarativa. In termini molto semplici, possiamo definire il riconoscimento come l’atto formale mediante il quale il dichiarante assume di essere genitore di un proprio figlio nato al di fuori di un rapporto matrimoniale. Al fine del riconoscimento si possono distinguere tre categorie di figli naturali:
L’equiparazione non tutela gli interessi patrimoniali ne’ quelli affettivi’
Il Legislatore del 1975 non fu, tuttavia, in grado di realizzare il processo di equiparazione tra” figli nati all’interno matrimonio” e “figli nati al di fuori del matrimonio” e le differenze oggi emergono con prepotenza. Sono differenze che si riscontrano tanto nei rapporti familiari, quanto in quelli successori/patrimoniali, che possono essere così sintetizzate:
Filiazione naturale e potestà genitoriale
Ai sensi dell’art. 317 bis del Codice Civile, se il riconoscimento del figlio naturale è fatto da uno solo dei genitori, solo a lui spetta l’esercizio della potestà. Se il riconoscimento è effettuato da tutti e due genitori naturali l’esercizio della potestà compete:
Si comprende, pertanto, come la disciplina concernete la potestà sui figli naturali contenga insidie che pregiudicano tanto i minori quanto i genitori stessi. Esemplificando, in base all’art. 317 bis se due persone non coniugate decidono di interrompere la loro relazione e il figlio minore va a vivere con uno solo di essi, il genitore non convivente viene, con l’avallo del Legislatore, escluso ipso iure dall’esercizio della potestà sul minore e quindi dall’adozione di qualsiasi decisione, conservando un mero potere di vigilanza. Con riguardo alla vigenza di questa norma, ossia il citato art. 317 bis del Codice Civile, è sorto un annoso dibattito perché la legge sull’Affido Condiviso, n. 54 del 2006, che prevede l’esercizio congiunto della potestà sui figli minori per i genitori legalmente separati, ha sancito l’applicabilità di questa nuova normativa anche ai procedimenti riguardanti i figli naturali. E’ vivacemente dibattuto, pertanto, se la nuova normativa del 2006 abbia tacitamente abrogato l’art 317 bis, che di fatto esiste ancora nelle pagine del Codice Civile. Su questo punto è intervenuta la Cassazione, con la pronuncia n. 8362 del 2007, parlando di un’integrazione tra le due discipline ed esprimendo, quale principio universale, quello dell’esercizio congiunto della potestà su tutti i figli minori. E’ poi intervenuta nuovamente la Prima Sezione della Cassazione nel maggio del 2011, sancendo l’abrogazione di fatto dell’art. 317 bis, ed equiparando, in tal modo, con riguardo all’esercizio della potestà, la condizione dei minori, figli di genitori non coniugati a quelli dei minori, figli di genitori separati.
La nuova legge equiparerà definitivamente figli legittimi e naturali
Da questa lunga analisi emerge con chiarezza la necessità di un intervento legislativo ampio, ormai improcrastinabile, affinché vengano eliminate quelle discrasie oggi francamente inaccettabili. Il testo unificato, ora al vaglio del Senato, di cui si auspica l’approvazione in tempi brevi, prevede, essenzialmente, il principio di unicità dello stato giuridico dei figli, il riconoscimento del vincolo di parentela del figlio naturale con tutti i parenti e non solo col genitore e l’introduzione di una specifica norma sui diritti e i doveri dei figli che riconosce:
Si tratta, pertanto, di un cambiamento mirante all’aggiornamento dello status di figlio, il quale ha una valenza sociale prima che giuridica, che non può essere ulteriormente rinviato perché consente di collocarci, finalmente, al di fuori di uno stato normativo connotato da un’arretratezza intollerabile, dicotomica con principi comunitari ormai consolidati. Obiettivo primario del Legislatore deve essere, oggi, quello di abbattere le barriere della discriminazione, cassando dal nostro ordinamento qualsiasi qualifica connessa al termine “figlio” all’interno del codice civile. Una conquista di civiltà, prima che giuridica.
Gianluca Abbate
Avvocato specializzato in Diritto di Famiglia,
con attività di ricerca in Diritto Matrimoniale Canonico
presso la Pontificia Università San Tommaso D’Aquino in Urbe