Presentata la Carta dei diritti dei passeggeri per sapere come e quando rivalersi sulle compagnie aeree
Quante volte, viaggiando in aereo, ci siamo trovati alle prese con un imbarco negato o un bagaglio disperso in chissà quale scalo diverso da quello di destinazione? Ora, per far valere i propri diritti di passeggeri bistrattati è nata la “Carta dei diritti del passeggero”, un completo vademecum dei diritti per chi decide di prendere un aereo. Redatta dal Ministero dei Trasporti con l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, e in collaborazione con tutti gli operatori del settore, la Carta sarà presto disponibile in tutte le sale d’attesa e gli spazi di imbarco degli scali nazionali. E’ doveroso sottolineare il fatto che l’Italia è il primo fra i Paesi europei a riunire in un volume tutte le norme e le disposizioni a difesa dei diritti dei passeggeri.
Proviamo ad elencare i più ricorrenti inconvenienti in cui può incappare l’ignaro viaggiatore e quali sono gli strumenti per far valere i propri legittimi diritti.
Overbooking
Con questo termine inglese viene indicata la deprecabile consuetudine in uso in molte compagnie aeree di accettare più prenotazioni di quante, effettivamente, un volo potrebbe sostenerne. Premettendo che ogni passeggero, all’atto dell’acquisto del biglietto, dovrebbe essere avvertito di questa eventualità, è sempre possibile rivalersi sulla compagnia aerea per non rimanere a terra, pur essendo in possesso di un regolare biglietto. Il passeggero ha diritto alternativamente al rimborso del biglietto o a poter prendere un volo successivo a quello negato, sia nello stesso giorno che in data successiva, secondo le richieste di chi deve viaggiare. Se la compagnia offre al passeggero di volare in una classe inferiore rispetto a quella prevista dal biglietto, ha diritto al rimborso.
In ogni caso, qualsivoglia sia la decisione del passeggero, la compagnia aerea dovrà rimborsare il negato imbarco. La somma sarà pari a 150 euro, circa 290mila lire, se si tratta di un volo inferiore a 3.500 km, ammontare che si riduce a 75 euro se il volo alternativo consente di arrivare non oltre due ore dopo l’orario d’arrivo del volo programmato. Se la distanza da coprire è superiore ai 3.500 km la cifra sale a 300 euro, circa 580mila lire, che diventano 150 se il volo alternativo sarà a destinazione con meno di quattro ore di ritardo. Tale compensazione dovrà essere pagata in contanti o, in accordo con il passeggero, tramite buoni viaggio e altri servizi.
Smarrimento bagagli
Nel caso di un volo internazionale, per ogni bagaglio smarrito o danneggiato la compagnia aerea è tenuta a pagare circa 46mila lire a chilogrammo. Se a ricevere danni è il bagaglio a mano, il risarcimento dovuto dalla compagnia, in caso di sua responsabilità, ammonta a 461 euro, circa 890mila lire. Per i voli nazionali il risarcimento scende a 12mila lire per chilogrammo per un massimo di 430mila lire per ogni bagaglio registrato. In questo caso, se si tratta del bagaglio a mano, il risarcimento arriverà sino a 1000 euro, ove si rilevasse, ovviamente, la responsabilità della compagnia. La contestazione del danno deve essere presentata alla compagnia aerea per iscritto entro tre giorni dal momento dello smarrimento. Questo termine viene elevato a 7 e 21 giorni in caso di voli, rispettivamente, internazionali e intercontinentali.
Ritardo o cancellazione del volo
Ogni passeggero ha il diritto di ricevere informazioni dalla compagnia aerea sulle ragioni del ritardo in partenza o arrivo a destinazione. Se la causa è imputabile alla compagnia, il passeggero ha diritto ad un rimborso economico, oltre ai pasti e le consumazioni in relazioni al tempo di attesa e all’eventuale sistemazione in albergo. In caso di cancellazione del volo, il passeggero avrà diritto al rimborso del biglietto.
Il ministero, inoltre, ha già avviato un progetto di “classificazione” delle compagnie aere in uno speciale elenco che attribuirà un bollino blu alle società che si saranno distinte per puntualità e qualità dei servizi, e un bollino rosso che invece suonerà come un campanello d’allarme relativamente al numero di reclami, ritardi e cause subite che una compagnia ha collezionato. L’elenco, che sarà elaborato con la consulenza del Consiglio nazionale dei consumatori, sarà determinante per una scelta avveduta della “ali” a cui affidarsi.
In Rete:
Cos’è l’Enac
La Carta dei diritti del passeggero
Giancarlo Strocchia