Una storia tira l’altra
5 Febbraio 2007
Pagine di ecologia
26 Febbraio 2007

Cosa dicono i Dico

Condividi sui social

Vediamo insieme cosa prevede il disegno di legge con il quale il Governo riconosce le coppie di fatto

Via libera alle coppie di fatto. Dopo mesi di scontri politici il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge destinato ad introdurre in Italia i “Dico”: diritti e doveri delle persone, anche omosessuali, stabilmente conviventi. Una vera e propria rivoluzione ideologica che accorcia di fatto anche il distacco tra genitori conviventi e coppie regolarmente sposate. Senza dimenticare che il testo deve ora passare ora al vaglio e al voto del Parlamento, vediamo insieme quali sono le norme che regolamenteranno l’istituto e quali saranno i nuovi diritti e i nuovi doveri delle coppie conviventi.

I soggetti interessati
Secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri sono titolari dei diritti e dei doveri previsti dai “Dico”:
“Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale (…)” purché, specifica il testo, tali coppie non siano “(…)legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno” che ovviamente ricadrebbero in altre norme di diritto specifiche.

Le modalità di applicazione
Sempre citando il testo “la convivenza (…) è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E’ fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all’articolo 2.(…)” Il testo chiarisce di seguito che “chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.(…)”
In particolare le modalità con cui è possibile registrare anagraficamente la propria posizione vengono più avanti spiegate “(…) qualora la dichiarazione all’ufficio di anagrafe di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l’ha resa ha l’onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.” Il che vuol dire che la dichiarazione può essere effettuata anche da uno solo dei due conviventi a prescindere dalla presenza o volontà dell’altro.
Presupposto essenziale è poi naturalmente l’attualità della convivenza. Il testo precisa inoltre che le disposizioni si applicano anche all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.

Esclusioni dai “Dico”
La norma evidenzia con chiarezza le categorie che non possono in alcun modo accedere all’Istituto dei Dico e beneficiare conseguentemente dei diritti previsti. Nel dettaglio gli esclusi sono le persone:
· delle quali l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;
· delle quali l’una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);
· legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l’abitare in comune.

Sanzioni per chi dichiara il falso
Anche in questo caso la norma è chiara: oltre a produrre nullità dell’atto “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.(…)”.

Diritti per malattia e morte
L’articolo 4 specifica che “Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente.” A regolamentare invece le decisioni in materia di salute e morte è l’articolo 5 che evidenzia che “ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante:
· in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, per quanto attiene alle decisioni in materia di salute;
· in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.“
In ogni caso la designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.

Norme per i cittadini stranieri
Secondo l’art. 6 “il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano o comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite da apposito regolamento da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro delle politiche per la famiglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. E’ previsto inoltre che “il cittadino dell’Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all’iscrizione anagrafica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE. Art. 7 ( Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all’articolo 1 ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.”

Successione nei contratti di locazione
La legge stabilisce che “In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l’altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.
L’articolo stabilisce inoltre che “la disposizione (…) si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione”.

Agevolazioni e tutele in materie di lavoro
L’articolo 9 specifica che “La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza(…)” Tra i requisiti per poter usufruire dell’agevolazione anche in questo caso è prevista una durata minima di almeno tre anni di convivenza.
Ancora il comma 2 dello stesso articolo spiega che “Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altro convivente può chiedere, salvo che l’attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione dell’apporto fornito.”

Previdenza e pensione
Non è ancora esplicito invece come la legge interverrà nell’ambito della previdenza per la quale la norma si limita a spiegare che ”in sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.”

Successioni
Le regole per le successioni sono elencate in 5 punti:
· “Trascorsi nove anni dall’inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell’altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.
· Il convivente ha diritto a un terzo dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell’eredità.
· In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell’eredità, e, in assenza di altri parenti entro il terzo grado in linea collaterale, l’intera eredità.
· Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall’inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.
· Quando i beni ereditari di un convivente sono devoluti all’altro convivente, l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.”

Alimenti e sostegno al convivente più debole
”Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché durata almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l’avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza(…).

Ulteriori disposizioni
Ricordiamo infine le disposizioni finali e transitorie previste dalla Legge:
· I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.
· Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle risultanze di cui all’articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all’articolo 10 della (…) legge.
· Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all’articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all’articolo 2.
· In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all’articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi alpresidente del tribunale ed alla domanda di divorzio.
· I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell’ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge. 6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.

 

Paola Ladogana

Registrati o Accedi

Lascia un commento