Non è necessario il permesso del condominio per ospitare un pet a quattro zampe

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Non è necessario il permesso del condominio per ospitare un pet a quattro zampe

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“Cerca nuovo padrone perché il regolamento condominiale non ammette animali”. Quante volte si legge sul giornale o in rete un annuncio del genere, alla ricerca di una nuova collocazione per il cane o per il micio? Ebbene, d’ora in avanti non ci saranno più divieti che tengano: la Camera dei Deputati pochi giorni fa ha approvato un’integrazione all’articolo 1138 del Codice Civile, secondo la quale “le norme del Regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. È una buona notizia per chi fino ad oggi ha avuto problemi nel tenere i propri animali domestici in condominio e, al tempo stesso, è un passo in avanti nell’adeguamento della legislazione italiana ai principi contenuti nel Trattato Europeo che definisce gli animali esseri senzienti.

Gli animali non saranno più discriminati
Si tratta di una svolta storica: i 20 milioni i pets che vivono nelle nostre case, in piccole o grandi città, iniziano ad essere considerati condomini a tutti gli effetti. D’ora in avanti, neppure la decisione unanime dell’assemblea condominiale, successiva alla formulazione del regolamento, potrà vietare o limitare la presenza di animali domestici all’interno del palazzo. Nessun accordo tra le parti potrà porre imitazioni al diritto di avere in casa un animale domestico. Le associazioni animaliste, dall’Enpa alla Lav, plaudono a una decisione che avrà una serie di ripercussioni positive. In primo luogo, la possibilità di tenere un animale domestico in casa renderà più facile la vita per gli animali stessi, soprattutto per i cani considerati purtroppo i più fastidiosi per la normalissima esigenza di abbaiare e di uscire dall’appartamento per una passeggiata … senza contare che, in mancanza di divieti, non ci sarà più la scusa per troppi proprietari irresponsabili del “non posso tenere il cane”, con il risultato che la povera bestiola finisce in canile. La nuova norma, inoltre, elimina inutili controversie giuridiche, con vantaggio per i procedimenti della giustizia che diventerà più snella e potrà focalizzarsi su questioni decisamente più meritevoli.

Sono ammessi solo certi tipi di animali
La normativa non potrà essere applicata indifferentemente a ogni animale: nei condomini potranno essere ammessi soltanto gli animali da affezione, come i cani, i gatti, i criceti e le cavie, i conigli da compagnia, i pesci d’acquario e alcune specie di rettili “domestici”, tipo le tartarughe. Non potranno essere posseduti animali per allevamento o per scopi alimentari, come i polli. La nuova disciplina è un passo in più verso la regolamentazione del possesso di bestiole, vietando che all’interno delle abitazioni possano essere detenuti animali appartenenti a specie protette o il cui commercio è vietato, come alcune specie di scimmie e di pappagalli. È bene chiarire che la nuova norma non solleva i proprietari di animali dal dovere di gestire con intelligenza e responsabilità le proprie bestiole, sia all’interno delle mura domestiche che nelle parti comuni del condominio: con l’adeguamento alla legge europea si richiamano anzi i proprietari a un nuovo concetto del vivere civile, facendo valere i propri diritti rispettando la tranquillità e la sicurezza altrui.

Non si eliminano però i doveri dei proprietari
Quindi, se l’abbaiare di un cane non potrà più essere motivo di contestazione condominiale, il proprietario è tenuto a fare in modo che il proprio pet non disturbi il sonno notturno e nemmeno la tranquillità diurna dei vicini di casa, eventualmente facendosi aiutare da un educatore cinofilo, nel caso di un cagnolino soggetto ad ansia di abbandono, una delle più frequenti cause di abbaio fastidioso. Inoltre, il proprietario potrà transitare con il proprio cane nelle parti comuni dell’edificio, rispettando ovviamente l’obbligo di tenere il cane al guinzaglio e, se necessario, avere a portata di mano la museruola. Il cane non deve sporcare o danneggiare le parti comuni e lo stesso discorso vale per il gatto, nel caso in cui esca dalle mura domestiche. Restano valide, ovviamente, tutte le forme di tutela civile e penale che l’ordinamento prevede a favore di persone che subiscano un danno dagli animali domestici presenti nel condominio. E la responsabilità civile del proprietario, stabilita dall’articolo 2052 del codice civile, resta ugualmente valida.

Sahalima Giovannini

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