Il potere non è donna
29 Novembre 2002
“Giocate con i figli”
11 Dicembre 2002

Un codice Tv per i minori

Condividi sui social

Ecco le norme di autoregolamentazione firmate nei giorni scorsi dalle principali emittenti televisive italiane

Un fascia televisiva che tenga conto delle esigenze di tutti (dalle 7,00 alle 22,30) e una “televisione per i minori” (dalle 16,00 alle 19,00), con tre livelli di protezione (generale, rafforzata e specifica) per gli spot pubblicitari e per tutelare i minori dalle violenze del piccolo schermo: è quanto prevede il codice di autoregolamentazione su tv e minori, proposto dal ministero delle Comunicazioni e firmato nei giorni scorsi dalle principali emittenti televisive nazionali e locali. L’accordo istituisce anche un comitato di controllo per vigilare sull’applicazione del codice stesso, con poteri di intervento nei confronti delle emittenti non in regola, e con la possibilità di sottoporre le delibere adottata all’attenzione dell’ Autorità per le Comunicazioni che in caso di violazioni di legge può dare multe fino a 250 mila euro, e in caso di grave e reiterata violazione può decidere la sospensione o revoca della licenza. Vediamo però nel dettaglio gli aspetti più interessante del nuovo codice di regolamentazione,

Le premesse
“Le imprese tv – ritengono opportuno non solo impegnarsi a uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita a un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla. Il Codice è rivolto a tutelare i diritti e l’integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0-14 anni)”.

Programmi adatti a tutti
La programmazione televisiva dalle ore 7,00 alle 22,30 deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell’utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore. Tuttavia, tenendo conto che in particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 22.30 il pubblico dei minori all’ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, le tv si impegnano a dare esauriente e preventiva informazione, ad adottare sistemi di segnalazione del tipo di programmi.

La fascia protetta
Le tv si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia protetta di programmazione, tra le ore 16 e le ore 19, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.

Le specifiche limitazioni
Programmi di informazione: impegno a far sì che si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie.
Film, fiction e spettacoli vari: impegno a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ ammissibilità in tv dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario.
Trasmissioni di intrattenimento: si impegnano a non trasmettere spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni: che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo e nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi.

La partecipazione dei minori alle trasmissioni
Le tv si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni tv avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari.

La pubblicità
Le tv si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta. Viene fatto anche un riferimento al Codice di autodisciplina pubblicitaria, in particolare per quei casi ove dia garanzie di maggiore tutela. Tre i livelli di protezione: generale (si applica in tutte le fasce orarie di programmazione); rafforzata (si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all’ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto – dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30); specifica (si applica nella fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori).

Il Comitato di applicazione
L’attuazione del Codice è affidata ad un Comitato, costituito da 15 membri effettivi, nominati con decreto dal ministro delle Comunicazioni d’intesa con l’Autorità delle comunicazioni, in rappresentanza delle tv firmatarie, delle istituzioni e degli utenti. Il presidente e’ nominato nel medesimo Decreto tra i rappresentanti delle Istituzioni quale esperto riconosciuto della materia.

Competenze e poteri del comitato
D’ufficio o su denuncia dei soggetti interessati (compresi i genitori), il comitato verifica, con le modalità stabilite nel Regolamento le violazioni del presente Codice. Qualora accerti la violazione del Codice adotta una risoluzione motivata e determina, tenuto conto della gravità dell’illecito, del comportamento pregresso dell’emittente, dell’ambito di diffusione del programma e della dimensione dell’impresa, le modalità con le quali ne debba essere data notizia. Il Comitato può inoltre: ingiungere all’emittente, qualora ne sussistano le condizioni, di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di attuazione; ingiungere all’emittente di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice indicando i tempi e le modalità di attuazione. Le delibere sono adottate dal Comitato con la presenza di almeno due terzi dei componenti e il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto (otto). Le decisioni del Comitato sono inoppugnabili.

I rapporti con l’Authority
Tutte le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la sussistenza di una violazione delle regole del presente Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di cui al punto precedente, inoltra una denuncia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contenente l’indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate, le modalità dell’illecito, la descrizione del comportamento – anche successivo – tenuto dall’emittente, gli accertamenti istruttori esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo specifico fine di consentire all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’esercizio dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge con riferimento alla emanazione delle sanzioni dalla legge 249/97.

Le sanzioni previste
Il combinato disposto dell’attuale legislazione vigente in materia di tutela di minori consente all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in caso di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, di irrogare direttamente sanzioni (l. 223/90 – art. 15, comma 10 e art. 31, comma 3) pari al pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro nonché, in caso di mancata ottemperanza ad ordini e diffide dell’Autorità in materia di tutela dei minori, anche tenendo conto dei Codici di autoregolamentazione, (legge 249/97 – art.1, comma 6, lett. b), nn. 6 e 14 e commi 31 e 32), di irrogare sanzioni pari al pagamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro con, in caso di grave e reiterata violazione, la sospensione o la revoca della licenza o dell’autorizzazione.

In Rete:
Scarica il Codice di Autoregolamentazione Tv in Pdf

 

Matteo De Matteis

Registrati o Accedi

Lascia un commento