Statuto
19 Gennaio 2012
Progetti
19 Gennaio 2012

Regolamento

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SEZIONE I
SOCI

Articolo 1
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata mediante l’apposito modello, reperibile anche sul sito dell’associazione.
Il richiedente, oltre ai dati ed alle notizie previste nel modello di ammissione, dovrà dichiarare di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, entrambi visibili sul sito dell’associazione, ed effettuare contestualmente il pagamento della quota annuale.
Le domande vengono raccolte a cura del Segretario Generale, il quale provvede a comunicare all’interessato, via e-mail ed entro il termine di 15 giorni, l’eventuale diniego all’adesione, dandone le motivazioni.
In tal caso, la quota associativa versata all’atto della domanda di adesione sarà rimborsata a mezzo bonifico bancario
Successivamente all’adesione, al socio sarà comunicata la password personale per accedere nell’area del sito riservata ai soci.

Articolo 2
Quota annuale di associazione

L’ammontare della quota annuale e le modalità per la sua riscossione sono stabilite, anno per anno, dal Comitato Scientifico.

Articolo 3
Diritti e doveri dei Soci

I Soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno il diritto a beneficiare dei servizi offerti dall’Associazione.
Tra detti servizi sono compresi:
a) l’accesso, nell’area del sito riservata ai soci, ad articoli a tema su argomenti di interesse generale;
b) l’accesso alla banca dati del sito;
c) la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni che l’Associazione stipula con terzi fornitori di beni e/o servizi;
d) la partecipazione, in termini preferenziali rispetto ai non Soci, alle iniziative assunte dall’Associazione; ove tali iniziative prevedano quote di partecipazione a copertura delle spese, ai Soci sarà praticata, se possibile, una riduzione sulle medesime.
Tutti i Soci sono tenuti, pena l’esclusione, all’osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Articolo 4
Perdita della qualifica di Socio

Oltre ai casi di decesso e dimissioni, la qualifica di socio si perde per esclusione.
Le modalità per comunicare le dimissioni sono contenute nell’articolo 6 dello statuto.
L’esclusione dall’associazione può essere deliberata dal Comitato Scientifico nei confronti dei Soci di qualsiasi categoria:
a) per condotta palesemente contraria alle leggi dello Stato;
b)quando azioni compiute dal Socio arrechino danno morale o materiale all’associazione;
c) per morosità laddove sia accertata l’impossibilità di recuperare le quote pregresse.
La riattivazione della posizione sociale del Socio moroso può essere attuata dall’interessato con il versamento delle quote arretrate, senza soluzione di continuità nell’appartenenza all’associazione e diritti connessi.
Il Socio decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

SEZIONE II
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 5
Convocazione dell’assemblea

L’Assemblea dei Soci viene convocata almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza in prima convocazione, con le modalità indicate all’articolo 9 dello statuto.
In ogni caso, la convocazione deve essere effettuata per iscritto ai membri del Comitato Scientifico, pena la nullità della convocazione stessa.
Tra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno 24 ore.

Articolo 6
Delibere della Assemblea e modalità di votazione

L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci in prima convocazione, e di almeno cinque soci in seconda convocazione.
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità numerica nelle votazioni prevale il voto di chi presiede l’Assemblea che in tal caso dovrà essere reso palese.
L’Assemblea decide sulla base di votazioni espresse senza formalità, salvo che uno o più soci richiedano, per specifiche delibere, il voto a scrutinio segreto.
Le modalità del voto palese sono decise dal Presidente dell’Assemblea.
Nel caso di votazioni che richiedano l’uso di schede si costituirà un seggio di due scrutatori nominati dal Comitato Scientifico.
I componenti del Comitato Scientifico non possono essere anche scrutatori.

SEZIONE III
COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 7
Convocazione del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico viene convocato dal Presidente, su sua iniziativa o a richiesta di almeno due consiglieri, a mezzo raccomandata r.a.r., fax o email, almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
In casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere fatta con due giorni di anticipo sulla data della riunione purché a mezzo fax.
L’ordine del giorno della riunione viene stabilito dal Presidente o in base alle indicazioni dei Consiglieri richiedenti.
Ogni riunione avviene per convocazione unica ed è valida se vi è la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Articolo 8
Procedure per l’attività del Comitato Scientifico.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.
Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei presenti e votanti. Ogni Consigliere dispone di un solo voto e non sono ammesse deleghe in sede di votazione. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Di ogni seduta del Comitato Scientifico viene redatto verbale a cura del Segretario Generale, sottoscritto da questi e da chi ha presieduto la riunione. I contenuti del verbale costituiscono materia riservata che può essere resa nota soltanto dal Presidente avendone avuto l’assenso da parte dei Consiglieri.

Articolo 9
Decadenza dal Comitato Scientifico

Il consigliere che risulti assente senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Comitato Scientifico decade automaticamente dall’incarico. La decadenza gli viene immediatamente comunicata per iscritto dal Presidente.

Articolo 10
Vacanza dei seggi e subentri

Se uno o più membri del Comitato Scientifico cessano dalla carica, subentrano ad essi i non eletti secondo l’ordine di graduatoria e purché abbiano raggiunto in sede di elezione il quorum di almeno 1/10 dei votanti.
Il Consigliere che subentra ad altri resterà in carica fino alla più prossima scadenza elettorale del Comitato Scientifico.
In caso di indisponibilità di Soci aventi i requisiti per il subentro nel Comitato, i seggi vacanti restano tali fino alla successiva elezione purché rimangano in carica almeno la metà dei membri del Comitato stesso. Al di sotto di tale numero minimo i membri in carica debbono procedere immediatamente ad indire nuove elezioni

SEZIONE IV
ATTRIBUZIONI PERSONALI

Articolo 11
Segretario Generale

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente; ha compiti di coordinamento centrale e periferico dell’attività dell’Associazione e dei suoi organi istituzionali; cura l’attuazione delle deliberazioni del Comitato Scientifico e dell’assemblea; provvede alla trascrizione e conservazione dei verbali dell’Associazione relativi alle Assemblee ed alle riunioni del Comitato Scientifico; cura l’esazione delle quote sociali.

Articolo 12
Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla amministrazione dell’Associazione sotto il controllo del Comitato Scientifico, verifica la regolare tenuta dei libri contabili, predispone per gli organi competenti i bilanci annuali preventivo e consuntivo e, se nominati dall’Assemblea, li sottopone per la verifica dei revisori dei conti.

Articolo 13
Incarichi e nomine a fini speciali

Il Comitato Scientifico può conferire incarichi a titolo consultivo, organizzativo od esecutivo a singoli Soci di qualsiasi categoria quando li ritenga idonei per particolari competenze.
Sono da intendere tra tali incarichi speciali quelli relativi alla predisposizione delle monografie da pubblicare sul sito, alla direzione di corsi anche mediante la formazione di appositi direttivi (ai componenti dei quali l’incarico è dato comunque ad personam), a presidenza, organizzazione e gestione di convegni, alla funzione di Delegato Regionale, ai rapporti con Associazioni nazionali ed estere aventi finalità analoghe.
Per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo il Comitato Scientifico dovrà valutare la sussistenza delle necessarie competenze professionali e l’esistenza di eventuali incompatibilità con incarichi analoghi già assunti dai soci stessi.
Gli incarichi operativi non potranno comportare assunzione e/o conduzione autonoma di iniziative di cui il Comitato Scientifico non abbia preventivamente approvato le linee generali ed i limiti di impegno, anche economico, a carico della Associazione.
Il Comitato Scientifico ha facoltà di ammettere a partecipare a titolo consultivo ad una propria riunione, o a parte di essa, singole persone, Soci o non Soci, in qualità di esperti per questioni di loro specifica competenza.
Il Comitato Scientifico, qualora verifichi la possibilità di dare vita ad una nuova Delegazione Regionale e in attesa di proporne la costituzione all’Assemblea dei Soci, ha la facoltà di nominare un referente regionale a cui attribuisce le funzioni di valutare le risorse disponibili, coordinare le forze che sono sul territorio e fare quant’altro ritenga necessario al fine di verificare le possibilità concrete che consentano l’istituzione della Delegazione Regionale. A conclusione della propria indagine il referente è chiamato a relazionare in merito al Comitato Scientifico per le competenze di quest’ultimo in ordine alla presentazione all’Assemblea dei Soci.
Ogni incarico di cui al presente articolo viene automaticamente a cessare con il decadere del Comitato Scientifico che lo ha conferito.

SEZIONE V
DELEGAZIONI REGIONALI

Articolo 14
Costituzione, organizzazione ed attività

La Delegazione Regionale è costituita da tutti i Soci di ogni categoria domiciliati in una stessa Regione e la sua costituzione viene attuata per promuovere a livello regionale le attività dell’associazione nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, e secondo le finalità in essi indicate.
I Soci della Delegazione sono coordinati dal Delegato Regionale e possono riunirsi in Assemblea.

Articolo 15
Il Delegato Regionale

Il Delegato Regionale ha la rappresentanza dell’Associazione a livello regionale e ne cura e dirige le attività sociali.
Il Delegato Regionale è nominato dal Comitato Scientifico con il voto favorevole del 70% dei Consiglieri in carica.
Il Delegato Regionale provvede alla assunzione di iniziative regionali con autonomia funzionale, gestionale, amministrativa e finanziaria, nel rispetto, in ogni caso, delle direttive impartite a livello nazionale dal Comitato Scientifico.
In relazione a detta autonomia finanziaria resta comunque esclusa la possibilità di richiesta di contributi fissi e/o continuativi ai Soci o qualsiasi altra forma di quote sociali aggiuntive.
Il Delegato Regionale non può assumere impegni di spesa a nome della Delegazione o dell’associazione che non siano preventivamente autorizzati dal Comitato Scientifico.
Il Delegato Regionale ha l’obbligo di riferire trimestralmente al Consiglio Direttivo sulla attività svolta.

SEZIONE VI
NORME FINALI

Articolo 16
Altre disposizioni

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda allo statuto.

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