

Lo scorso 8 novembre 2019 è entrato in vigore il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada ovvero: obbligo di installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni. L’allarme si attiva nel caso di allontanamento del conducente e può essere integrato nel seggiolino, oppure indipendente dal sistema di ritenuta del bambino. Il modo più pratico è l’acquisto di un seggiolino già dotato di questo dispositivo. Nel Decreto Fiscale è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di € 30,00 per ciascun dispositivo acquistato. Il problema è che, con la legge già in vigore, solo pochissimi hanno questo seggiolino, sono infatti introvabili nei negozi e dai rivenditori specializzati.
È stata varata una legge senza accertarsi se il mercato fosse già fornito di questo nuovo dispositivo, infatti, sono introvabili. I produttori di seggiolini non sono al corrente delle esatte caratteristiche tecniche che rendono i seggiolini stessi conformi alla normativa e non sono nemmeno state comunicate le modalità per ricevere il contributo per l’acquisto. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Paola De Micheli, ha dichiarato che si provvederà a un emendamento per differire le sanzioni, consigliando alle famiglie di conservare le ricevute di acquisto per poter ricevere nelle prossime settimane i 30 euro previsti. Solo qualche famiglia è riuscita ad acquistare un dispositivo antiabbandono, ma il rischio e di aver acquistato un seggiolino o un accessorio che forse non sarà conforme e quindi potrà essere passibile della sanzione economica tra gli 81 e 126 euro, pur avendo ottemperato per tempo alla legge. C’è di più: i venditori stessi non rilasciano alcun attestato perché, non conoscendo le caratteristiche tecniche, non vogliono rischiare di ricevere multe.
Secondo la normativa esistente, il dispositivo antiabbandono può essere di tre tipi: integrato nel seggiolino stesso; un accessorio del veicolo o indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo. Una nota della Polizia di Stato ha chiarito che non è necessaria l’omologazione, ma: i dispositivi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche. Il dispositivo, in altre parole, deve segnalare l’abbandono di un bambino richiamando l’attenzione del conducente, i segnali devono essere visivi e acustici o visivi, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo. Il problema è che se un bambino viene lasciato in auto e l’adulto si allontana, un allarme che viene percepito solo all’interno del veicolo sarà del tutto inutile. La situazione è insomma confusa. Anche chi si è dotato del dispositivo rischia la fregatura
Per il momento, la situazione è davvero paradossale tenendo conto che l’autorità di controllo sulla strada è obbligata a multare chi non ha il dispositivo corretto, ma questo, a quanto pare, è ancora tutto da definire.
Lina Rossi