A quali norme sono soggette le gite scolastiche? E quando sono opportune? Qualche indicazione per i genitori che si trovano a decidere se fare partecipare i figli.
«Mamma, papà, per la fine dell’anno la mia scuola organizza una gita all’Acquario di Genova. Posso parteciparvi?». La domanda sembra a prima vista quasi banale, se non fosse che a porla è una bambina di soli 5 anni, che vive in Sardegna. Il papà ci ha scritto, confidandoci la sua perplessità e la sua preoccupazione per un’escursione che prevede molte ore di viaggio e un pernottamento fuori casa. Prendiamo quindi spunto dalla mail di questo nostro lettore per fare chiarezza sul tema delle gite scolastiche: a quali regole sono soggette, quando sono opportune e come possono orientarsi i genitori nel decidere se dare o meno l’assenso alla partecipazione dei propri figli.
Che cosa dice la legge
Con una apposita Circolare (n. 623 del 2/10/1996), il Ministero della Pubblica Istruzione ha tratteggiato il quadro normativo di riferimento che regola visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive. Il documento ha l’obiettivo di semplificare il più possibile le procedure, promuovendo l’autonomia delle scelte delle singole scuole. In altre parole, l’intera gestione delle gite rientra nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. È insomma la scuola – statale, parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta – che stabilisce il periodo più opportuno per realizzare l’iniziativa, in modo che questa sia compatibile con l’attività didattica. Decide inoltre il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata. Tuttavia la Circolare fornisce alcune indicazioni di carattere generale cui i singoli istituti devono attenersi. Le gite scolastiche – dice il Ministero – devono innanzitutto essere economicamente sostenibili sia per le scuole sia per le famiglie. Dal punto di vista della sicurezza, devono presentare sufficienti elementi di garanzia.
Gite utili e sicure
Le uscite devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi dei programmi e prevedere destinazioni coerenti con l’età dei partecipanti. Le scuole vengono invitate a scegliere località prossime alla sede scolastica evitando viaggi lunghi e costosi. La normativa consente però (in base alla Circolare n. 253 del 14 agosto 1991) agli studenti delle scuole superiori di dirigersi sia in Italia sia all’estero. I ragazzi delle medie sono invitati a restare nei confini nazionali, con la possibilità di gite giornaliere, senza pernottamento, in Paesi confinanti con l’Italia. Per gli alunni delle scuole elementari, invece, il raggio di spostamento deve rimanere nella Regione (secondo ciclo) o nella Provincia di residenza (primo ciclo). Nel caso in cui però la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra Provincia o Regione, sono consentiti “sconfinamenti”. Per quanto riguarda le scuole materne, una Nota dell’8 luglio 1983 (n. 6080 di protocollo) dichiara che i viaggi di istruzione presuppongono un patrimonio culturale ed artistico non in possesso dei piccoli alunni. I bimbi di questa età possono pertanto effettuare soltanto brevi escursioni o gite nei limiti territoriali del Comune dove ha sede la scuola.
A chi spetta decidere
Detto questo, i viaggi di istruzione sono comunque rimessi all’autonomia decisionale dei singoli istituti. In particolare, spetta ai Consigli di circolo o di istituto determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti dei Consigli di classe. Questi ultimi sono infatti chiamati ad approvare le gite, la cui organizzazione compete principalmente ai docenti accompagnatori con la collaborazione degli studenti nei modi e nei termini decisi dallo stesso Consiglio di classe. Tuttavia, in fase di progettazione, devono essere coinvolti anche mamma e papà, che sono peraltro tenuti a dare anche una specifica autorizzazione alla partecipazione dei loro figli: secondo l’articolo 155 del Codice Civile, in caso di separazione o divorzio è richiesto il consenso di entrambi i genitori.
Qual è l’età giusta?
Al di là della normativa, la scelta di permettere ai propri figli di partecipare alle gite deve tenere conto anche di alcune variabili di ordine psicologico. Infatti, vero è che i bambini compiono oggi viaggi un tempo affrontati solo in adolescenza, ma vero è anche che esiste il rischio di fare vivere ai piccoli esperienze eccessivamente impegnative per la loro età. Al di sotto dei 7-8 anni, infatti, non è opportuno che i piccoli trascorrano la notte fuori casa. L’esperienza del pernottamento lontano dall’ambiente domestico è un passaggio da sperimentare nel momento in cui viene acquisito un percorso di consapevolezza e di autonomia che, di norma, coincide con il secondo ciclo della scuola elementare. Fino ad allora è sconsigliabile organizzare gite di più giorni, che possono risultare inappropriate e addirittura controproducenti. Potrebbero mettere in ulteriore difficoltà i bambini che accusano un processo di crescita po’ più lento, sottolineando problemi comuni legati, per esempio, al sonno o all’enuresi.
Quadro normativo:
dal sito Educazione & Scuola
Consenso genitori separati o divorziati:
www.ic-casati.it
Manuela Falchero
Ha collaborato:
Dott.ssa Rosalba Trabalzini
Psichiatra – Psicoterapeuta- laureata in psicologia clinica