Il termine cyberbullying, tradotto in italiano con il termine cyberbullismo o bullismo elettronico/digitale, è stato coniato e concordato, negli ultimi anni, in ambito internazionale. Tra le definizioni di cyberbullismo maggiormente accreditate sono rintracciabili quelle di Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell e Tippett, 2008 che lo hanno definito come – un atto aggressivo attuato tramite l’ausilio di mezzi di comunicazione elettronici, individuale o di gruppo, ripetitivo e duraturo nel tempo contro una vittima che non può facilmente difendersi.
Facciamo la conoscenza con la legge n. 71/2017
Allo scopo di arginare il fenomeno del bullismo online è stata approvata all’unanimità a maggio 2017 la legge n. 71/2017 intitolata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di cyberbullismo”. Tra gli obiettivi della legge n. 71/2017 ricordiamo:
- L’introduzione di una definizione normativa di cyberbullismo introdotta all’art. 1 della L. n. 71/17;
- La facoltà per la vittima di cyberbullismo ultraquattordicenne, 2 o per i suoi genitori di formulare un’istanza per oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti che la riguardano, da inoltrarsi direttamente al gestore del sito web, dei social network e dei servizi di messaggistica istantanea. Entro 24 ore dal ricevimento dell’istanza il responsabile dovrà comunicare di aver assunto l’incarico ed entro 48 ore dovrà provvedere. L’istanza potrà essere inoltrata anche al Garante della Privacy in caso di inerzia del gestore o se non sia possibile indentificare il titolare del trattamento che potrà adottare i rimedi di oscuramento, rimozione e blocco nelle 48 ore successive.
- l’art. 4 L. n. 71/2017 il quale stabilisce che in ogni istituto scolastico sarà individuato tra i professori un referente per le iniziative contro il cyberbullismo.
- la predisposizione da parte del MIUR di linee di orientamento di prevenzione e contrasto, emanate nell’ottobre 2017, puntando sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti.
- nell’art. 5 L. 71/17 si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo dovrà informare tempestivamente i genitori e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
- i regolamenti scolastici e i patti educativi di corresponsabilità dei singoli istituti scolastici dovranno essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
- è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento del Questore prevista in materia di stalking. Si può applicare fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli artt. 594, 595, 612 c.p. e all’art. 167 del D.lgs n. 196/2003 commessi mediante la rete internet da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne. Il Questore convocherà il minore ultraquattordicenne (insieme ad almeno un genitore) ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
Passando al piano giuridico
Le prepotenze online possono determinare serie conseguenze sul piano penale e/o civile. Per quanto riguarda l’aspetto penale, bisognerà distinguere:
- Se i minori non hanno ancora compiuto 14 anni: non sono imputabili dunque saranno prosciolti dal Tribunale per i Minorenni che pronuncerà una sentenza di non luogo a procedere. Ai minori di 14 anni potranno comunque essere applicate:
- Misure di sicurezza: libertà vigilata o collocamento in comunità se il minore è giudicato socialmente pericoloso;
- Misure amministrative rieducative: in caso di comportamenti irregolari per condotta o carattere, con applicazione di prescrizioni che riguardano l’istruzione, lavoro e tempo libero del minorenne.
- Se i minori si trovano nella fascia d’età tra i 14 e i 18 anni: saranno imputabili solamente se verrà dimostrata la loro capacità di intendere e di volere.
Con riferimento al piano civile, i genitori, finché i ragazzi sono minorenni, possono essere considerati responsabili dei loro comportamenti ed essere sanzionati. Secondo l’art. 2048 c.c. – il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori https://www.guidagenitori.it/la-salute/adolescenza/fino-ai-loro-18-anni-siamo-gli-unici-responsabili-dei-nostri-figli/
Avv.to. Eleonora Nocito
Criminologa, perfezionata in Criminologia Minorile – Formatrice